mercoledì 4 aprile 2007

una modesta proposta

Esiste uno schema alternativo a quello dello "scontro di civiltà"? Senz'altro. Questa proposta di legge regionale ne é una testimonianza.

Relazione introduttiva al progetto di Legge Regionale
“Istituzione della Consulta delle Confessioni Religiose
e del Registro delle Confessioni”

§ I. Nella storia della nostra Regione, sia considerata quale elemento di un più ampio contesto nazionale o europeo, nella formazione di idee, valori, tradizioni, ma anche di beni tangibili quali monumenti, chiese, opere d’arte ecc., la tradizione giudaico cristiana può pacificamente annoverarsi quale elemento costitutivo.
Tradizione intesa nel senso più ampio: la Campania annovera, oltre alla presenza maggioritaria della Chiesa Cattolica, che tanta parte ha nella nostra storia, anche comunità evangeliche di tradizione “storica” (nate cioè, dai movimenti di riforma protestante del XVI secolo) o figlie di quel “risveglio” che investì l’Europa a partire dai primi anni del XIX secolo.
Per non parlare della presenza della comunità ebraica sul nostro territorio, attestata storicamente sin dall’epoca Romana.
Importanza fondamentale nell’identità storico culturale del nostro territorio ha, altresì, il retaggio abramitico che, attraverso Ismaele ed Isacco, progenie di Abramo, accomuna ebrei, cristiani e mussulmani. Dal confronto drammatico con le genti di fede mussulmana dei secoli dell’espansione dell’Islam, sino all’attualità odierna, il rapporto del nostro territorio con la cultura islamica è sempre stato aperto.
Per non tacere il rilevante contributo che altre fedi, all’infuori delle tre grandi religioni monoteiste, hanno apportato al panorama culturale, sociale ed artistico della Regione.
La Campania è stata anch’essa investita, nel più ampio contesto cui sopra si accennava, da movimenti di idee e costumi ispirati dalle tradizioni religiose orientali, che hanno costituito un elemento ulteriore dell’humus multiculturale che caratterizza la nostra Regione.
Istituzioni quali l’Istituto Universitario Orientale a Napoli hanno senz’altro una valenza didattica preminente: ma come sottacere il portato di idee, tradizioni, cultura e quindi anche di religione e spiritualità che lo studio delle lingue di mondi differenti di per sé implica?

§ II. Il riconoscimento dell’importanza dell’apporto delle varie religioni quale elemento di un più ampio quadro di insieme ispira la presente legge.
Ma non solo: la costituzione di una consulta delle confessioni religiose viene incontro all’esigenza di offrire al Legislatore ed agli Amministratori regionali (ma non solo a loro) un termometro del rapporto tra le singole realtà ecclesiali (intese nel senso etimologico di “comunità”, qualunque sia la religione di appartenenza) ed il territorio campano. L’istituzione dell’organo consultivo, inoltre, nasce pure dal riconoscimento dell’esistenza di una folta popolazione di migranti all’interno della Regione; migranti che portano con sé un bagaglio di lingue, tradizioni e costumi diversi dai nostri, ma anche di religioni.
La dimensione in cui gli immigrati vivono la loro fede, sovente costituisce per gli stessi uno dei luoghi principali di vita comunitaria, se non l’unico, in particolare per i migranti di recentissima data, non ancora pienamente inseriti nel tessuto sociale della loro comunità di destinazione.
Proprio un diuturno rapporto tra istituzioni regionali e comunità religiose in cui i migranti vivono la loro fede è un altro degli obiettivi che la legge mira a promuovere.
La vicenda della rivolta delle banlieu in Francia ha lasciato due insegnamenti: il primo è che nessuno può dirsi immune dal manifestarsi dei fenomeni che hanno agitato l’hinterland delle metropoli francesi; il secondo è che i luoghi di dialogo e di confronto tra etnie e fedi diverse ed istituzioni non sono mai troppi e che solo la proliferazione e l’efficienza di questi luoghi possono prevenire il manifestarsi di intolleranze reciproche destinate a sfociare poi in rivolte.

§ III. Il presente progetto di legge contiene, all’art. 2, alcune dichiarazioni di principio molto impegnative, per il Legislatore e per i cittadini ai quali è prescritta l’osservanza della norma.
Invero il progetto recepisce e fa suoi i valori della Dichiarazione per un’etica mondiale approvata a Chicago dal Parlamento delle Religioni mondiali il 04 settembre 1993, il cui testo è riportato in allegato al presente atto.
La recezione dei valori della Dichiarazione nell’ambito del nostro ordinamento regionale si configura non già quale scelta confessionale o genericamente teista, ma quale volontà di cercare un terreno comune nel campo dell’etica per tutte le donne e gli uomini, siano essi religiosi o no, come precisato a conclusione della dichiarazione.
I principi della Dichiarazione, pertanto, accomunano l’umanità a prescindere da divisioni di razza e credenze o, al limite, anche nell’ipotesi di mancanza di credenze.

§ IV. Secondo quale criterio costituire una consulta? Una volta acclarato che si mira a realizzare uno spazio in cui le comunità ecclesiali – in rapporto con il territorio – siano presenti, al legislatore si palesano varie soluzioni.
La più logica apparentemente è quella di optare per un modello “parlamentare”: le confessioni sono presenti nella consulta proporzionalmente al loro peso numerico rispetto sul territorio. Tale soluzione, tuttavia, appesantisce il funzionamento dell’organo, ampliando a dismisura il numero dei membri e può generare disaffezione negli esponenti delle comunità minori, determinando il progressivo abbandono della Consulta da parte degli stessi e la perdita di rapporto con confessioni e territori.
Senza contare che il modello parlamentare è lontano dall’intento puramente consultivo dell’organo.
Un’altra soluzione è quella di mutuare il modello del “Parlamento delle Religioni mondiali”, che ha mostrato la sua efficienza nell’emanazione della Dichiarazione riportata in calce alla presente proposta. Secondo il Prof. Karl J. Kuschel, teologo di Tubinga, lo stesso si è formato “(…) dal basso. (I rappresentanti n.d.r.) … rappresentano le loro religioni in maniera individuale. (…) Fin dall’inizio esso (…) ha avuto il carattere di incontro umano spontaneo” (Hans Küng, Karl J. Kuschel, Erklärung Zum Weltethos, 1993, trad. it. Per un’etica mondiale, Milano, Rizzoli, 1995, pag. 90). Una soluzione che ha la sua suggestione nell’altezza del modello, nell’autorevolezza dei proponenti e nel fascino che momenti di spontanea democrazia organizzata “dal basso” sempre esercitano. Tuttavia tale modello ha la sua efficacia per l’organizzazione di un evento di durata limitata (l’assise del Parlamento di Chicago non durò che otto giorni) e con un obiettivo circoscritto (l’emanazione di una Dichiarazione, ad esempio). Vi è poi da chiedersi: senza il lavoro preparatorio di un teologo del livello del Prof. Küng, un Parlamento con queste caratteristiche avrebbe potuto disbrigare il lavoro affidatogli?

§ V. Dalle suesposte considerazioni nasce la scelta del modello seguito nel presente progetto di legge.
Si è optato per un organo nel quale la rappresentanza fosse incentrata sulla diversità confessionale e territoriale, conferendo a tutti lo stesso peso.
Ad ogni comunità religiosa pertanto viene attribuito un rappresentante all’interno della Consulta.
Principio che è però contemperato da una eccezione: i culti che abbiano un’organizzazione istituzionale verticale, quale quello cattolico ovvero le confessioni protestanti storiche o le chiese evangeliche pentecostali organizzate (ADI, Chiesa Apostolica ecc), nominano comunque un solo rappresentante in seno alla Consulta.
Si è scelto di considerare come ugualmente aventi diritto ad una rappresentanza in seno alla Consulta anche diverse comunità territoriali di una medesima confessione, purché prive di un centro gerarchico o organizzativo.
La consapevolezza del notevole sforzo che viene richiesto ai rappresentanti di confessioni religiose radicate su tutto il territorio regionale è contemperata dalla considerazione che consolidate istituzioni ecclesiali con marcata vocazione territoriale potranno ben funzionare come centri di supporto del rappresentante designato in seno alla Consulta.
Si ritiene altresì opportuno sottolineare e valorizzare il rapporto tra territorio e singole comunità ecclesiali per attuare le finalità della presente proposta di legge.

Conclusione. Nell’intento di consentire un’analisi circoscritta ai principi e finalità cui è ispirato il testo, la proposta demanda all’adozione di un successivo Regolamento l’emanazione della disciplina del funzionamento della Consulta.
L’adozione di una normativa su base regolamentare, nell’intento del proponente, dovrebbe garantire una celere emanazione della disciplina di dettaglio del funzionamento della Consulta, della quale vengono qui indicati solo gli organi costitutivi.
Il presente progetto si compone di dieci articoli ed un allegato.


PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Il Capogruppo Consiliare
Cons. Antonio Scala


Art. 1
Istituzione della Consulta delle Confessioni Religiose
La Regione Campania, tra le proprie finalità istituzionali di cui allo Statuto, annovera quelle di promozione del pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e di realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini, riconosciuta quale elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia. (art. 3 Statuto Regione Campania).
Allo scopo di adempiere alle succitate finalità, nel rispetto del dettato costituzionale di cui all’art. 8 comma primo della Costituzione della Repubblica, è istituita la Consulta delle Confessioni Religiose presenti sul territorio regionale.

Art. 2
Principi fondamentali
La Regione Campania riconosce l’importanza e la centralità dei valori di interdipendenza solidale, responsabilità e rispetto reciproco, appartenenza comune al genere umano, non violenza, giustizia e pace tra i popoli, valori richiamati dalla Dichiarazione per un’etica mondiale approvata a Chicago dal Parlamento delle Religioni mondiali il 4 settembre 1993, quivi riportata in allegato A).
La Regione Campania si impegna, nell’esercizio delle proprie finalità istituzionali, alla realizzazione di un ordine socio economico giusto, nel quale ognuno ottenga uguali possibilità di realizzare tutte le proprie potenzialità umane.

Art. 3
Registro delle Confessioni Religiose
Presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale è istituito un Registro delle Confessioni Religiose presenti sul territorio campano.
L’iscrizione al suddetto registro, che avviene previa domanda del legale rappresentate della confessione religiosa richiedente o di un suo delegato ovvero del responsabile regionale della stessa, è costitutivo del diritto delle singole confessioni di far parte della Consulta, all’esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 4.

Art. 4
Requisiti per l’iscrizione al Registro delle Confessioni Religiose
Possono iscriversi al Registro di cui al precedente articolo le confessioni di carattere religioso o spirituale che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso di una sede di culto presente sul territorio regionale, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e regionale, con l’ordine pubblico ed il buon costume.
La domanda di iscrizione al Registro di cui all’articolo precedente, redatta in carta libera ed indirizzata al Presidente della Consiglio Regionale, deve contenere l’indicazione a) della denominazione completa della confessione religiosa richiedente; b) delle generalità del soggetto che richiede l’iscrizione e dell’eventuale delega di cui al precedente articolo; c) di almeno una delle sedi di culto presente sul territorio regionale.
Nella suddetta domanda, il richiedente deve autocertificare, ai sensi della vigente normativa, di possedere uno statuto non contrastante con l’ordinamento giuridico italiano e regionale, con l’ordine pubblico ed il buon costume.
Nella richiesta di iscrizione al Registro, altresì, la richiedente deve precisare:
a) se è espressione territoriale di una confessione avente organizzazione diffusa sul territorio regionale o nazionale, ovvero b) una comunità territoriale priva di articolazioni gerarchiche o organizzative.
Nei casi previsti dalla lettera a) del precedente comma, si darà luogo ad una sola iscrizione costitutiva degli effetti di cui all’art. 3 comma 2 della presente legge, indipendentemente dal numero delle domande pervenute, e verrà considerata valida l’istanza di iscrizione avente i requisiti di cui al presente articolo.
Nell’ipotesi di pluralità di istanze di iscrizione provenienti dalla medesima confessione in possesso dei requisiti del presente articolo, avrà efficacia costitutiva del diritto della confessione di far parte della Consulta quella acclarata per prima al Protocollo del Registro.

Art. 5
Comitato di garanzia
Entro novanta giorni dall’istituzione della Consulta è costituito il Comitato di garanzia.
Il Comitato di garanzia è competente in relazione all’accoglimento, ovvero alla reiezione, delle istanze di iscrizione al Registro di cui all’art. 3.
Esso è presieduto dal Presidente della Consulta delle Confessioni Religiose ed è composto da due membri designati dall’Assemblea della Consulta e di due Consiglieri Regionali all’uopo nominati dal Consiglio.
La confessione religiosa che lamenti la mancata iscrizione al Registro di cui all’art. 3 ed intenda agire in giudizio, è tenuta a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Difensore Civico Regionale entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione recettizia del provvedimento di mancata iscrizione.
La proposizione dell’istanza di conciliazione obbligatoria sospende il decorso dei termini per l’impugnazione del provvedimento in sede giurisdizionale.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione del preventivo tentativo di conciliazione di cui al comma precedente, senza che il Difensore Civico Regionale abbia concluso il procedimento, l’istante sarà facultata alla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Sino alla costituzione del Comitato di garanzia le funzioni di cui al comma due del presente articolo sono assolte da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio Regionale. Restano salvi i diritti e gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo per le confessioni che provvedono a richiedere l’iscrizione al Registro, ai sensi dell’art. 4 della presente legge.


Art. 6
Attribuzioni
Costituiscono attribuzioni della Consulta delle Confessioni Religiose:
1) l’emissione di un parere, obbligatorio e non vincolante, al Consiglio Regionale ed agli organi esecutivi e legislativi su ogni provvedimento, anche di natura regolamentare, inerente l’attività delle chiese e delle confessioni religiose presenti sul territorio regionale; 2) l’emissione di un parere, facoltativo e non vincolante, su richiesta avanzata dagli Enti locali facenti parte del territorio regionale sulle materie di cui al punto precentente; 3) la predisposizione di una relazione annuale da presentarsi al Consiglio regionale sulla convivenza e tolleranza tra fedi, sullo stato delle relazioni tra religioni e tra queste e gli Enti locali facenti parte del territorio regionale nonché sulle questioni inerenti la libera professione delle confessioni religiose; 4) la presentazione, nelle forme e con le modalità previste dai rispettivi statuti, di esposti, denunce o ricorsi al Difensore Civico Regionale ovvero al difensore civico territorialmente competente, relativi a violazioni dei principi di cui alla presente legge ad opera dell’Amministrazione Regionale o di quelle locali; 5) la presentazione di proposte e istanze agli organi regionali titolari dell’iniziativa legislativa e regolamentare inerenti le questioni di cui al punto 3) del presente articolo.

Art. 7
Pareri
La richiesta di parere ai sensi dell’articolo precedente, viene inoltrata dal Presidente o dal legale rappresentante al Presidente della Consulta.
Il parere si intenderà validamente acquisito anche laddove, decorsi quaranta giorni dalla trasmissione degli atti alla Consulta, la stessa non si sia pronunciata sull’istanza.

Art. 8
Organi della Consulta
Sono organi della Consulta il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea plenaria.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Consulta, convoca e presiede le sedute del Consiglio e dell’Assemblea plenaria e quelle del Comitato di garanzia.
Il Consiglio è eletto dall’Assemblea plenaria. Esso è l’organo esecutivo della Consulta. Esercita, altresì, le funzioni delegate dall’Assemblea o dal Presidente.
L’ Assemblea plenaria è l’organo di indirizzo e controllo della Consulta. Elegge il Presidente, il Consiglio e due membri del Comitato di garanzia di cui all’art. 5.

Art. 9
Finanziamento

Art. 10
Norma finale
Con separato regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, verrà disciplinato il funzionamento della Consulta e dei suoi organi, le dotazioni organiche ed i mezzi finanziari.





Allegato A)
Testo della Dichiarazione per un’etica mondiale approvata a Chigago dal Parlamento delle Religioni mondiali il 04 settembre 1993
Introduzione
Il mondo è in agonia. Questa agonia è così incombente e pervasiva che noi ci sentiamo spinti a indicarne le forme di manifestazione così da poter mettere in chiaro la profondità della nostra inquietudine.
La pace ci sfugge - il pianeta viene distrutto - i vicini vivono nella paura - le donne e gli uomini sono reciprocamente estranei - i bambini muoiono.
Tutto ciò è orribile.
Noi condanniamo l'abuso dell'ecosistema della nostra terra.
Noi condanniamo la miseria che soffoca la possibilità di vita; la fame che mina i corpi; le disuguaglianze economiche che minacciano di rovina tante famiglie.
Noi condanniamo il disordine sociale delle nazioni; il disprezzo della giustizia, che emargina i cittadini; l'anarchia che invade le nostre comunità; e la morte assurda dei bambini provocata dalla violenza. In particolare condanniamo l'aggressione e l'odio in nome della religione.
Questa agonia deve cessare.
Essa deve cessare perché già esiste il fondamento di un'etica. Quest'etica offre la possibilità di un migliore ordine individuale e globale e allontana gli uomini dalla disperazione e le società dal caos.
Noi siamo donne e uomini che aderiscono ai precetti e alle pratiche delle religioni del mondo.
Noi confermiamo che nelle dottrine delle religioni si trova un comune patrimonio di valori fondamentali, che costituiscono il fondamento di un'etica mondiale.
Noi confermiamo che questa verità è già nota, ma deve essere ancora vissuta con il cuore e nei fatti.
Noi affermiamo che esiste una norma incontestabile e incondizionata per tutti gli ambiti della vita, per le famiglie e le comunità, per le razze, le nazioni e le religioni. Esistono già antichissime linee direttrici per il comportamento umano, che possono essere trovate nelle dottrine delle religioni del mondo e sono la condizione di un duraturo ordine mondiale.
Noi dichiariamo:
Noi tutti dipendiamo gli uni dagli altri. Ognuno di noi dipende dal benessere della totalità. Perciò dobbiamo avere rispetto per la comunità degli esseri viventi, degli uomini, degli animali e delle piante, e avere cura della salvaguardia della terra, dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Noi portiamo la responsabilità individuale di tutto ciò che facciamo. Tutte le nostre decisioni, azioni e omissioni hanno delle conseguenze.
Noi dobbiamo comportarci con gli altri come vogliamo che gli altri si comportino con noi. Noi ci impegniamo a rispettare la vita e la dignità, l'individualità e la diversità, così che ogni persona venga trattata in maniera umana - senza eccezioni. Dobbiamo praticare la pazienza e l'accettazione. Dobbiamo essere capaci di perdonare, imparando dal passato, senza però mai permettere che noi stessi rimaniamo prigionieri dei ricordi dell'odio. Aprendoci a vicenda il nostro cuore, noi dobbiamo abbandonare, per amore della comunità mondiale, le nostre ostinate controversie e, quindi, praticare una cultura della solidarietà e della reciproca appartenenza.
Noi consideriamo l'umanità come la nostra famiglia. Dobbiamo sforzarci di essere cordiali e generosi. Non possiamo vivere soltanto per noi stessi, dobbiamo piuttosto servire anche gli altri e non dimenticare mai i bambini, gli anziani, i poveri, i sofferenti, gli handicappati, i rifugiati e le persone sole. Nessuno deve essere considerato o trattato o, non importa in quale modo, sfruttato come un cittadino di seconda classe. Tra uomo e donna dovrebbe esserci un rapporto fondato sulla parità dei diritti. Non possiamo approvare nessuna forma di immoralità sessuale. Dobbiamo lasciarci alle spalle tutte le forme di dominio o di sfruttamento.
Noi ci impegniamo in favore di una cultura della non violenza, del rispetto, della giustizia e della pace. Noi non opprimeremo né danneggeremo, né tortureremo e tanto meno uccideremo altri uomini, ma rinunceremo alla violenza come mezzo di composizione delle differenze.
Noi dobbiamo mirare a un ordine sociale ed economico giusto, nel quale ognuno ottenga uguali possibilità di realizzare tutte le proprie potenzialità umane. Dobbiamo parlare con sincerità e agire con simpatia, trattando tutti con gentilezza ed evitando i pregiudizi e l'odio. Noi non possiamo rubare. Dobbiamo piuttosto superare il predominio della sete di potere, prestigio, denaro e consumo, al fine di creare un mondo giusto e pacifico.
La terra non può essere trasformata in meglio se non cambia prima la coscienza dei singoli. Noi promettiamo di ampliare la nostra capacità di percezione, disciplinando il nostro spirito con la meditazione, la preghiera o il pensiero positivo. Senza rischio e senza disponibilità al sacrificio non ci può essere un cambiamento radicale della nostra situazione. Ci impegniamo perciò per quest'etica mondiale, per una reciproca comprensione e per forme di vita socialmente aperte, promotrici della pace e rispettose della natura.
Noi invitiamo tutti gli uomini, religiosi o no, a fare lo stesso.

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